(massima n. 1)
L'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.