(massima n. 1)
Venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena; ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della reformatio in peius, può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.