(massima n. 1)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, incombe all'interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l'onere di provare l'unitarietà del disegno criminoso, spettando al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili (art. 186 att. c.p.) se non già allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma 1, c.p.p., che può provenire dal condannato o dal pubblico ministero.