(massima n. 1)
In tema di applicazione alla disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (nella specie tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.