(massima n. 1)
In ottemperanza alla regola dettata dall'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1990 n. 294, secondo cui sono condonate per intero le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali sia applicato, anche solo in parte, l'indulto, ed avuto riguardo al principio per il quale allo scioglimento del vincolo della continuazione può darsi luogo solo quando da esso derivi un vantaggio per l'interessato, deve ritenersi che, in caso di applicazione dell'indulto limitata, ratione temporis commissi delicti, ad alcuni soltanto degli episodi criminosi uniti per continuazione, i quali tutti, peraltro, comportino l'applicazione di pene accessorie, queste ultime vadano comunque interamente condonate.