(massima n. 1)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, nell'ipotesi di reato continuato, per stabilire la sostituibilità della sanzione deve fare riferimento alla pena determinata in concreto per il reato più grave, comprendendo nel calcolo così effettuato la diminuente premiale e non considerando, per contro, né l'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati né gli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Detta disciplina si allinea al favor che informa l'istituto della continuazione alle finalità deflattive dei riti speciali nonché a quelle di contenere l'applicazione della pena detentiva.