(massima n. 1)
Colui il quale ha interesse al riconoscimento del vincolo della continuazione ha l'onere della specifica allegazione degli elementi certamente induttivi della preesistenza di quella preventiva deliberazione che include, nelle loro linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto, delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste e che si intendono come speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata.