(massima n. 1)
In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso necessaria per la riduzione ad unità delle diverse violazioni non è ravvisabile in mere circostanze inerenti alla persona del colpevole, quali la capacità o la tendenza a delinquere e neppure in un generico programma di attività delinquenziale riconducibile ad un sistema o abitudine di vita delinquenziale correlata al bisogno economico perché, ai fini di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., è essenziale che i singoli reati siano tutti previsti, programmati e deliberati, sin dall'origine, come momenti di attuazione di un programma unitario. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato la correttezza della decisione dei giudici di merito con la quale è stata esclusa l'esistenza della continuazione perché, sotto il profilo temporale e dell'indole dei reati, non era stato fornito alcun elemento tale da far ritenere che l'imputato, il quale aveva commesso i reati stessi nell'arco di molti anni, con periodi di intervallo non minori di un anno, avesse agito nell'ambito di un unico disegno criminoso per aver deliberato sin dal primo atto le singole azioni delittuose).