(massima n. 1)
Non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso né l'omogeneità delle varie violazioni della legge penale, né la permanenza di un proposto criminoso riconducibile allo stato di tossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi con proventi illeciti, i mezzi economici necessari all'acquisto della droga, in quanto tali fatti, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e delibazione di tutte le violazioni nei loro elementi essenziali, caratteristiche dell'istituto della continuazione.