(massima n. 1)
In tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. c.p. siano valutati nella loro entità e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad esse inerenti. Tale preventiva valutazione è necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere valutate in relazione ai reati stessi, ma anche perché ove sia configurabile l'unicità del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual è il reato più grave onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 c.p. (Nella specie, è stata annullata con rinvio l'impugnata sentenza che, ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena sulla base di un calcolo che aveva operato l'aumento per la continuazione prima della diminuzione per le attenuanti generiche).