(massima n. 1)
Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi dell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non può procedersi — diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto — allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, né può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, dal momento che il vigente ordinamento, considerato nel suo complesso, non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione di pene detentive della medesima specie in cumulata esecuzione, vigendo il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena.