(massima n. 1)
La disciplina dell'art. 81 c.p. č applicabile in via generale, e quindi anche nel campo dei reati tributari, in ipotesi di continuazione sia eterogenea che omogenea, in quanto legge generale che, nella previsione del cumulo giuridico delle pene, non deroga alla legge speciale precedente. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, soltanto nel caso di pił violazioni omogenee affida alla discrezionalitą del giudice l'applicazione, se pił favorevole in concreto, dello specifico criterio di computo della pena finale in esso previsto.