(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, quando debba procedere, ai fini di cui all'art. 671 c.p.p., alla rideterminazione del più favorevole trattamento punitivo conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggior gravità, al disposto di cui all'art. 187 att. c.p.p., in base al quale detta individuazione deve essere effettuata con riferimento alla pena più elevata inflitta in concreto, la cui misura non può essere in nessun caso modificata, in senso peggiorativo o migliorativo, essendo consentito allo stesso giudice soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satelliti (già considerati tali con le sentenze di condanna, ovvero tali divenuti in sede di applicazione del procedimento di cui all'art. 671 c.p.p.). (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la pronuncia del giudice dell'esecuzione il quale, una volta individuata la violazione più grave, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 187 att. c.p.p., aveva poi provveduto a rettificare in aumento la pena inflitta per detta violazione dal giudice di cognizione, avendo rilevato che la stessa era stata determinata in misura inferiore al minimo consentito).