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Articolo 25 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 25 Costituzione

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. c.p.c ; 1 ss. c.p.p.] (1).

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] (2) (3).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Note

(1) La garanzia del giudice naturale implica che sia solo la legge a dettare i criteri in base ai quali individuare, prima del giudizio, il giudice competente, inteso sia come tribunale sia come singolo. In ordine al primo aspetto vengono in rilievo i parametri della materia e del valore (artt. 7 ss. c.p.c.; della sola materia per i processi penali, art. 5 ss. c.p.p.) nonchè del territorio (artt. 18 ss. c.p.c.; artt. 8 ss. c.p.p.). In ordine al secondo aspetto, l'assegnazione dei singoli giudizi avviene sulla scorta di tabelle predisposte dal Presidente del Tribunale in base a criteri predeterminati.
(2) Viene qui disciplinato il principio di legalità delle pene il quale si articola nei principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività. La riserva di legge implica che solo la legge ordinaria, emanata dal Parlamento quale organo che esprime la volontà popolare, possa emanare norme incriminatrici; in particolare, è ammesso che fonti regolamentari possano introdurre solo delle specificazioni tecniche (c.d. riserva tendenzialmente assoluta). Questa volontà deve essere espressa in modo completo, cioè la fattispecie deve essere determinata nei suoi elementi essenziali: solo così si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano e si evita che i giudici possano usare discrezionalità nell'applicare la legge. A queste esigenze risponde anche la tassatività, che indica la necessità che il sistema sia chiuso, atteso che la legge penale è insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 prel.). Infine, irretroattività significa divieto di applicare la norma incriminatrice a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (art. 11 prel.; art. 2 c.p.).
(3) A livello comunitario il principio di legalità è sancito dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con previsione più ampia della norma in commento atteso che il menzionato art. 49 contiene anche il principio di proporzionalità tra reato e pena, ciò cui nel nostro ordinamento è giunta l'elaborazione della Corte Costituzionale.

Ratio Legis

La garanzia del giudice naturale ed il principio di legalità vengono previsti per tutelare i singoli da possibili abusi o favoritismi, sulla scorta dell'esperienza fascista che, eliminate le garanzie, aveva istituito tribunali appositi per reprimere le opposizioni al regime.

Brocardi

Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege

Spiegazione dell'art. 25 Costituzione

Fondamentale per quanto riguarda il rispetto del principio di legalità, la norma in esame stabilisce che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge.

Ciò avviene sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione e della competenza e prima del fatto commesso.

È dunque inammissibile che il giudice competente venga scelto in un momento successivo, dato che ciò darebbe adito ad innumerevoli abusi del sistema giudiziario, senza alcuna garanzia in merito all'imparzialità dell'esercizio della giurisdizione.

La competenza deve dunque essere fissato in assoluto e le controversie assegnate ai giudici devono rispettare a criteri casuali ed astratti.

La rigida applicazione del principio del giudice naturale, tuttavia, potrebbe condurre al risultato, che la legge vuole evitare, di incardinare il giudizio davanti ad un organo non imparziale (ad esempio perchè ha già giudicato su quella vicenda o perchè legato alla parte da particolari rapporti). Per evitare ciò la legge prevede specifici istituti che sono l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione (51 ss. c.p.c.; 34, 35 c.p.p.).

I criteri di cui sopra devono essere determinati dal Parlamento e si traduce nell'adozione di un sistema tabellare, vale a dire un meccanismo di ripartizione degli uffici giudiziari.

Il comma due prevede invece il principio di irretroattività della legge penale, il quale comporta che quest'ultima si applichi solamente ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Tale principio implica è posta a tutela del cittadino avverso l'arbitrio del legislatore. Esso viene temperato dalla opposta retroattività della legge penale più favorevole, applicata in via di eccezione per il principio del favor rei, a meno che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna (v. art. 2 c.p.).

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, il principio di retroattività favorevole trova il proprio fondamento e giustificazione nel principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost., che, salvo il limite del giudicato di condanna, fa in modo che un cittadino condannato per un determinato reato venga trattato allo stesso modo di un cittadino giudicato in maniera più favorevole solo perché abbia commesso il fatto in un momento successivo, in cui vige una norma più favorevole.

Dato che il consociato ha comunque disobbedito all'imperativo penale, il principio di retroattività favorevole gode di minore copertura costituzionale, e può essere disatteso da una legge che disponga diversamente per tali situazioni, impedendo la modifica delle condanne (c.d. leggi di interpretazione autentica).

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, viene affermato il principio di legalità delle misure di sicurezza, cioè delle misure applicate nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi senza che sia stato accertato se hanno commesso un reato. L'estensione ad esse del principio in esame è volto ad evitare che possano diventare strumenti usati per allontanare i soggetti non graditi, come accadde nel periodo fascista.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

25 L'enunciazione dei diritti civili è completata da principî, alcuni dei quali potevano sembrare indiscutibili; ma l'esperienza amara ammonisce di trincerarli nella costituzione: il diritto di agire e difendersi in giudizio, di non essere distolti dal giudice naturale o puniti con legge retroattiva. Vietate le pene crudeli e disumane, la prima costituzione repubblicana d'Italia sancisce il principio dell'abolizione della pena di morte, che in molti sensi può dirsi italiano, e che, ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza.

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