Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. c.p.c ; 1 ss. c.p.p.] (1).
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] (2) (3).
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] (2) (3).
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Note
(1)
La garanzia del giudice naturale implica che sia solo la legge a dettare i criteri in base ai quali individuare, prima del giudizio, il giudice competente, inteso sia come tribunale sia come singolo. In ordine al primo aspetto vengono in rilievo i parametri della materia e del valore (artt. 7 ss. c.p.c.; della sola materia per i processi penali, art. 5 ss. c.p.p.) nonchè del territorio (artt. 18 ss. c.p.c.; artt. 8 ss. c.p.p.). In ordine al secondo aspetto, l'assegnazione dei singoli giudizi avviene sulla scorta di tabelle predisposte dal Presidente del Tribunale in base a criteri predeterminati.
(2)
Viene qui disciplinato il principio di legalità delle pene il quale si articola nei principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività. La riserva di legge implica che solo la legge ordinaria, emanata dal Parlamento quale organo che esprime la volontà popolare, possa emanare norme incriminatrici; in particolare, è ammesso che fonti regolamentari possano introdurre solo delle specificazioni tecniche (c.d. riserva tendenzialmente assoluta). Questa volontà deve essere espressa in modo completo, cioè la fattispecie deve essere determinata nei suoi elementi essenziali: solo così si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano e si evita che i giudici possano usare discrezionalità nell'applicare la legge. A queste esigenze risponde anche la tassatività, che indica la necessità che il sistema sia chiuso, atteso che la legge penale è insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 prel.). Infine, irretroattività significa divieto di applicare la norma incriminatrice a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (art. 11 prel.; art. 2 c.p.).
(3)
A livello comunitario il principio di legalità è sancito dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con previsione più ampia della norma in commento atteso che il menzionato art. 49 contiene anche il principio di proporzionalità tra reato e pena, ciò cui nel nostro ordinamento è giunta l'elaborazione della Corte Costituzionale.