Cass. pen. n. 16994/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 49115/2022
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l'intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria.
Cass. pen. n. 24430/2021
Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta.
Cass. pen. n. 30043/2021
In caso di sostituzione di una pena detentiva breve con la pena pecuniaria ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalle leggi 5 ottobre 1993, n. 402 e 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, applicandosi alle prime la precedente normativa più favorevole, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio.
Cass. pen. n. 1762/2020
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che irroghi congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria (nella specie, arresto e ammenda), qualora, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena risulti superiore a quella irrogata con la prima sentenza, anche se di specie diversa (nella specie, reclusione), in quanto, avendo l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti, deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
Cass. pen. n. 49602/2018
In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod. pen., introdotto dall' art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.
Cass. pen. n. 19725/2011
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.
Cass. pen. n. 10966/2010
L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, c.p., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., in quanto norma più favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).
Cass. pen. n. 20403/2005
Ai fini del divieto della reformatio in peius, quando appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in nessun caso compensata da un aumento della misura di un altro elemento. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio la decisione del giudice di appello che, riconoscendo il concorso formale tra fattispecie, aveva eliminato la sanzione della multa ed aumentato la pena della reclusione).
Cass. pen. n. 47449/2004
Ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 c.p., il computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di 38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall'inizio, i decimali. (Fattispecie in cui le sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l'applicazione di pena patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso l'eliminazione dei decimali all'inizio dell'operazione di conversione da lire in euro, e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38,73, equivalenti a lire 75.000).
Cass. pen. n. 20359/2004
In caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel ragguaglio da operarsi ai sensi dell'art. 135 c.p., l'eliminazione dei decimali, stabilita, a seguito della trasformazione del sistema monetario, dall'art. 51, comma terzo, del D.L.vo 24 giugno 1998 n. 213, va effettuata sulla somma stabilita per ciascun giorno e non su quella corrispondente al risultato finale. (Nella specie, in applicazione di tale regola, la Corte ha ritenuto quindi corretto il ragguaglio operato sulla base della somma di euro 38,00 per ciascun giorno di pena detentiva).
Cass. pen. n. 6514/2004
Il principio posto dall'art. 51, comma secondo e terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non è applicabile al ragguaglio ex art. 135 c.p. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.
Cass. pen. n. 6483/2004
In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).
Cass. pen. n. 18405/2003
Il principio posto dall'art. 51, comma 2 e 3, D.L.vo n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).
Cass. pen. n. 1953/1996
In caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l'unificazione delle pene appartenenti allo stesso genus reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a genus differenti. L'aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l'aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p. (Fattispecie in tema di concorso tra il reato di lesioni volontarie, punito con la sola pena della reclusione, e quello di ingiurie, punito con pena alternativa).
Cass. pen. n. 1884/1996
La statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena diviene definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza e non con il decorso dei cinque anni entro i quali la decisione sottoposta a sospensione è destinata a veder modificato il proprio contenuto, con la dichiarazione di estinzione del reato o con la revoca del beneficio, a seconda della condotta del condannato. Non è perciò concedibile in fase esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria che era stato negato al momento della decisione perché la pena pecuniaria, convertita in base al criterio indicato allora dall'art. 135 c.p., superava i limiti previsti per la sua concessione, anche se esso sarebbe invece concedibile applicando l'attuale tariffa di settantacinquemila lire al giorno e non è ancora decorso il quinquennio di rito. L'impossibilità di concedere la sospensione della pena in fase esecutiva discende dai principi generali in tema di giudicato penale e non sono desumibili profili di incostituzionalità in ragione del diverso trattamento riservato alla continuazione e al concorso formale, che possono essere applicati in fase esecutiva.
Cass. pen. n. 12310/1995
La norma dell'art. 135 c.p. non ha natura né sostanziale, né processuale, giacché, per quanto sia inserita nel codice penale, in base alla sua stessa formulazione, ha valore «per qualsiasi effetto giuridico» e, conseguentemente, ha natura sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine e processuale nel caso opposto. (Fattispecie in cui, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della L. 5 ottobre 1993, n. 402 — che ha elevato da lire 25.000 a lire 75.000 pro die l'importo da considerare in caso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria — la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della L. n. 689 del 1981, si dovesse far riferimento al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo).
Cass. pen. n. 3687/1994
L'art. 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, disciplina la conversione delle pene pecuniarie in modo autonomo, senza richiamarsi ai criteri dettati dall'art. 135 c.p. in tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ai quali, invece, occorre riferirsi per l'espresso rinvio operato dall'art. 53 della medesima legge, nelle ipotesi di sostituzione di pene detentive brevi; pertanto la conversione della pena pecuniaria deve essere effettuata, anche dopo la modifica dell'art. 135 c.p. ad opera della L. 5 ottobre 1993 n. 402, sulla base del calcolo di lire 25.000 e non di lire 75.000, per ogni giorno di libertà controllata.
Cass. pen. n. 3385/1994
Il disposto dell'art. 102, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale, ai fini della conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata, il ragguaglio operato in ragione di lire 25.000 (o frazione) per un giorno di libertà controllata non può ritenersi influenzato dalla nuova formulazione dell'art. 135 c.p., introdotta dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1993, n. 402, in base alla quale, al diverso fine del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo si effettua calcolando 75.000 lire (o frazione) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Cass. pen. n. 2288/1994
La conversione delle pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata o in lavoro sostitutivo è disciplinata non già dall'art. 135 c.p. sibbene dagli artt. 136 c.p. e 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale ultimo articolo dispone, al comma 3, che il ragguaglio è effettuato sulla base, rispettivamente, di lire 25.000 o di lire 50.000 per giorno o frazione di giorno. E poiché il citato art. 102 della L. n. 689/1981 non è stato modificato dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato invece soltanto l'art. 135 c.p. (prescrivendo che il ragguaglio, ai fini ivi previsti, abbia luogo calcolando lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva), ne deriva che la conversione in argomento deve continuare ad essere effettuata sulla base del criterio di ragguaglio tuttora indicato nello stesso art. 102. (In motivazione la Corte ha altresì rilevato che la identità, prima dell'intervento della L. n. 402/1993, fra i criteri quantitativi di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e quelli di cui all'art. 102 della L. n. 689/1981 non implica che la modifica normativa dei primi debba estendersi anche ai secondi, e che la non estensione trova conferma anche nel fatto che la modifica non prende in esame il ragguaglio ai fini del lavoro sostitutivo).