(massima n. 1)
Nell'applicazione della continuazione tra reati che, a loro volta, siano continuati con altri, l'aumento va applicato sulla pena determinata in concreto per la violazione più grave fra tutti i reati che singolarmente compongono due o più gruppi di reati continuati. Non è infatti configurabile la continuazione tra i reati satelliti di un gruppo ed i reati unificati di un altro gruppo: per ragioni di ordine logico e giuridico la ritenuta identità del disegno criminoso non può non investire tutti i reati.