(massima n. 1)
La permanenza di un reato che avvicini per sua natura nel tempo altre violazioni della legge penale non č condizione decisiva ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, quando comunque poi non emerga la preordinazione di fondo iniziale che contempli tutte le successive condotte criminose, assemblandole in un medesimo disegno criminoso unificatore.