(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento o meno del vincolo della continuazione, sotto il profilo della unicità del disegno criminoso, fra reati fallimentari, quando questi siano riferiti a più fallimenti, non può attribuirsi rilievo alle date in cui questi ultimi sono stati dichiarati, dovendosi invece aver riguardo alle epoche in cui sono state poste in essere le condotte che hanno dato luogo ai fallimenti medesimi.