(massima n. 1)
Il provvedimento di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato è provvedimento di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione; ed anche in tal caso, ai fini della individuazione del giudice competente, vale la regola generale secondo cui — in presenza di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi — la competenza spetta al giudice che ha adottato l'ultimo provvedimento.