(massima n. 1)
Il provvedimento di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato č provvedimento di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione; ed anche in tal caso, ai fini della individuazione del giudice competente, vale la regola generale secondo cui in presenza di una pluralitā di provvedimenti emessi da giudici diversi la competenza spetta al giudice che ha adottato l'ultimo provvedimento.