(massima n. 1)
Allorché da una sola azione realizzata dal reo derivano diverse violazioni della legge penale, una delle quali risulta non essere punibile per la sussistenza di causa di giustificazione, non ne deriva necessariamente ed automaticamente la non punibilitą della diversa violazione di legge non direttamente scriminata. Questa sarą o meno ritenuta non punibile soltanto nell'ipotesi che anche per essa sussistano gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'applicabilitą della causa di giustificazione e non perché realizzata dal reo, insieme alla violazione scriminata, con una sola azione od omissione in concorso formale di reati, la cui disciplina unitaria attiene soltanto al calcolo della pena e non riguarda la punibilitą dei singoli reati, che a tale fine rimangono distinti. (Nella specie il ricorrente assumeva che essendo stato assolto dal reato di cui all'art. 392 c.p. in quanto non punibile per aver agito in continenti ed in virtł del principio vim vi repellere licet, avrebbe dovuto esser assolto anche dalla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. commessa in concorso formale con il detto delitto; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).