(massima n. 1)
Nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 c.p.), senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i c.d. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di essa rispetto a quello relativo alla violazione più grave.