(massima n. 1)
In tema di continuazione, richiedendosi, ai fini della riconoscibilitā del medesimo disegno criminoso, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, giā concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identitā o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicitā della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie, in applicazione di tali principi, č stata ritenuta legittima l'esclusione della continuazione in un caso in cui i vari reati, costituiti da tentati omicidi e violazioni delle norme in materia di armi, erano stati commessi nel quadro di un sanguinoso e atavico contrasto fra gruppi familiari diversi).