(massima n. 1)
La disciplina della continuazione attiene a un istituto di diritto sostanziale e, come tale, soggiace, in caso di sopravvenienza di disposizioni diverse, alle regole di cui all'art. 2 c.p. e non a quelle del diritto processuale, espresse nella formula tempus regit actum a nulla rilevando che la sua applicazione avvenga in sede esecutiva. Ne consegue che, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra fatti commessi tutti in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione, di usura e recidiva), secondo il quale l'aumento della quantità di pena per i reati satelliti in caso di più violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, il giudice dell'esecuzione deve applicare la più favorevole disciplina previgente che non fissa alcun limite minimo di aumento della pena per le violazioni meno gravi. (Nella specie, il giudice di merito aveva applicato la più severa normativa sopravvenuta, pervenendo a una pena finale coincidente con il cumulo materiale delle pene inflitte per i vari reati in continuazione, in quanto il criterio di calcolo fissato dal citato art. 5 avrebbe condotto a una pena complessivamente superiore e quindi irrogata in violazione dell'art. 671, comma secondo, c.p.p.).