(massima n. 1)
Non è concettualmente incompatibile o giuridicamente impossibile ipotizzare il nesso della continuazione tra reato associativo e reati programmati che siano stati poi effettivamente commessi, a condizione però che questi ultimi siano stati previsti e deliberati fin dalla costituzione del vincolo associativo, non potendosi confondere o identificare, proprio per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, necessario alla configurazione del reato continuato, con il programma dell'associazione criminosa che si connota, invece, per la sua astrattezza e genericità.