(massima n. 1)
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, all'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, la quale può essere disposta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma citata, tenga conto anche dei fatti avvinti in continuazione.