(massima n. 1)
In tema di reato continuato, non č sufficiente per la legalitā del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base - dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dell'aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.).