(massima n. 1)
In tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione pił grave deve essere individuata in concreto con riferimento alla pena da infliggere per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e secondo i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo alla valutazione compiuta dal legislatore, al titolo ed alle relative pene edittali.