(massima n. 2)
Il problema della configurabilitą della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilitą strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o pił reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identitą di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione č rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione c.d. «a catena» tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).