(massima n. 1)
L'unicitā del disegno criminoso non č esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati (sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalitā della condotta, della sistematicitā e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneitā, e non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, o non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevitā dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato giā definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione.