(massima n. 1)
Non può essere riconosciuta la continuazione fra il reato di omicidio e quelli concernenti il porto e la detenzione illegali dell'arma nel caso di concorso anomalo nel reato contro la vita. Infatti, il concorso anomalo del reato più grave non è inquadrabile in unica deliberazione criminosa, che comprenda contestualmente la consumazione di altri reati, proprio perché l'evento maggiore non è oggetto di preventiva previsione e volizione (se così fosse, si avrebbero forme di dolo diretto, alternativo o eventuale), ma di sola prevedibilità che ne esclude, comunque, la configurabilità nella mente dell'agente come parte di più ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione. L'art. 116 c.p., del resto, espressamente disciplina il caso di reato diverso da quello «voluto», e, cioè di reato non voluto, e quindi non deliberato, che non può essere stato oggetto, conseguentemente, di preventivo ed unitario disegno criminoso, coevamente comprendente anche altri reati.