(massima n. 1)
In tema di continuazione, se l'aumento di pena per i reati in continuazione sia stato specificato in quantitą correlative a ciascuno di essi ed il giudice dell'impugnazione dichiari estinto o assorbito taluno di detti reati, si ha l'automatica eliminazione delle quantitą di pena, corrispondenti alle figure criminose dichiarate estinte o assorbite. Nel caso in cui il suddetto aumento sia stato fissato unitariamente, il giudice dell'impugnazione č tenuto a compiere una nuova valutazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione.