(massima n. 1)
Le cause estintive del reato, per amnistia impropria, o della pena, non incidono sulla persistenza dell'interesse del condannato a chiedere e ad ottenere l'applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del concorso formale o del reato continuato, non solo al fine, in certe ipotesi, di imputare ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma, segnatamente, al fine di escludere o di limitare gli effetti penali delle condanne.