Cass. pen. n. 4800/2022
Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa.
Cass. pen. n. 46184/2021
In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto. (Fattispecie di pornografia minorile, in cui la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'"overruling" operato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 51815 del 2018, in epoca successiva alla condotta).
Cass. pen. n. 32775/2021
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
Cass. pen. n. 30538/2021
Non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).
Cass. pen. n. 21882/2021
In tema di stupefacenti, le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicchè, ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva, le stesse non possono trovare applicazione qualora la sentenza di condanna riguardi un fatto commesso anteriormente al 23 dicembre 2013, dovendosi in tal caso considerare la cornice edittale prevista dalla norma nel testo precedente le modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Cass. pen. n. 7988/2021
La disposizione dell'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - e stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo (retroattivamente applicabile a norma dell'art. 2, c.p.), la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.
Cass. pen. n. 37430/2020
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il delitto di omicidio doloso).
Cass. pen. n. 31178/2020
La fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilità ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo, implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.
Cass. pen. n. 39977/2019
In tema successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno "ius novum" più favorevole al reo (nel caso di specie, l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione) sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della "vacatio legis", in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli artt. 73, comma 3, Cost e 10 delle preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la legge 28 aprile 2019, n. 36, che ha modificato la norma sulla legittima difesa, nel giudizio di legittimità celebratosi durante la "vacatio legis").
Cass. pen. n. 33252/2019
In tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato, che il relativo trattamento sanzionatorio - determinato sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali - deve essere oggetto di specifica rivalutazione, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rideterminazione dello stesso ad opera della Corte, ove non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie di pena già determinata dalla sentenza impugnata nel minimo edittale anteriormente vigente).
Cass. pen. n. 47510/2018
Non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (c.d. "overruling"). (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" e la conseguente violazione dell'art. 7 CEDU).
Cass. pen. n. 46415/2018
In tema di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, qualora gli effetti della pronuncia siano in "malam partem", essi operano esclusivamente in relazione alle condotte successive all'intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che la norma attinta continua ad applicarsi, ove più favorevole al reo, alle condotte commesse nella sua vigenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di applicare, in relazione a condotte successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le differenti ipotesi di reato di detenzione di droghe "leggere" e droghe "pesanti", come ripristinate a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle modifiche apportate all'art. 73, DP.R. n. 309 del 1990 dalla legge n. 49 del 2006.)
Cass. pen. n. 40986/2018
In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata la pena più severa introdotta dalla norma incriminatrice dell'omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., entrata in vigore medio tempore, prima della verificazione dell'evento lesivo).
Cass. pen. n. 37857/2018
In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'overruling operato dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla condotta).
Cass. pen. n. 29504/2018
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di successione di leggi nel tempo, l'art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l'applicazione della norma più favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio introdotto dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 135 cod. pen., ha elevato da euro 38,73 ad euro 250 la pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).
Cass. pen. n. 23190/2018
La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p., divenuta irrevocabile, non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., in quanto la legge 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi, continuando ad applicarsi la menzionata fattispecie criminosa a speciali situazioni e in determinate ipotesi; ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata legge n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma della stessa norma, che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".
Cass. pen. n. 21102/2018
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.
Cass. pen. n. 14598/2018
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all'art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall' art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, trovano applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misure di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla "littera legis" sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di pericolosità del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).
Cass. pen. n. 47902/2017
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Cass. pen. n. 30798/2017
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per "luogo abitualmente frequentato da minori" non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori).
Cass. pen. n. 29239/2017
Per effetto della depenalizzazione dell'ipotesi base del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell'art. 527 cod. pen., disposta dall'art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l'elemento circostanziale costituito dalla commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 28187/2017
In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Cass. pen. n. 35588/2017
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).
Cass. pen. n. 16140/2017
In tema di colpa medica, l'intervenuta abrogazione dell'art. 3, legge n.189 del 2012, ad opera dell'art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico - assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.
Cass. pen. n. 14768/2017
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi.
Cass. pen. n. 14198/2017
In tema di successione di leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa. (Nella fattispecie, relativa al rinvenimento di novellame a bordo di un automezzo dell'imputato durante un controllo al mercato ittico, la Corte, ritenuta la continuità normativa tra gli abrogati artt. 15 e 24 L. n. 963 del 1965 e gli attuali artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 e considerata più favorevole la normativa previgente in ragione del trattamento sanzionatorio più mite, ha reputato immune da censure l'irrogazione, da parte dei giudici di merito, delle sanzioni accessorie della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione del relativo permesso, contemplate dalla predetta legge ancorché non più dal D.Lgs. cit.).
Cass. pen. n. 3385/2017
In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al "tempus commissi delicti", l'individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al momento del fatto e ad quella vigente alla data della decisione. (Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime prescrizionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, ed a quelle di cui alla legge 1 ottobre 2012, n. 172, nella quale la S.C. ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte territoriale che aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della riduzione dei termini operata dalla novella del 2005, limitando il confronto fra la disciplina vigente all'epoca del commesso reato e l'ultima, vigente alla data della sentenza).
Cass. pen. n. 44088/2016
La Corte di cassazione deve rilevare la "abolitio criminis", sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Fattispecie in tema di ingiuria).
Cass. pen. n. 42996/2016
Non viola il principio di legalità, anche convenzionale, l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. (Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale la S.C. ha precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).
Cass. pen. n. 20635/2016
In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata "abolitio criminis" della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.
Cass. pen. n. 15460/2016
In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 4102/2016
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva.
Cass. pen. n. 46653/2015
Il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la "lex mitior" anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.
Cass. pen. n. 44704/2015
Ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile ai reati permanenti, nella ipotesi di successione di leggi nel tempo, deve farsi riferimento alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, alla data della richiesta di rinvio a giudizio.(Fattispecie in tema di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso).
Cass. pen. n. 41322/2015
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattività della disposizione più favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).
Cass. pen. n. 37570/2015
La nuova formulazione dell'art. 2622 cod. civ., introdotta dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.
Cass. pen. n. 26216/2015
Le disposizioni inserite nella legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevedono la delega al Governo per la depenalizzazione di una serie di reati ivi elencati, non hanno effetti immediatamente abrogativi, i quali, invece, sono subordinati all'emanazione dei decreti delegati, avendo la legge delega natura di atto normativo strumentale alla futura produzione legislativa, cui spetta anche la previsione di meccanismi compensatori, quali adeguate sanzioni civili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva disposto il proscioglimento per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., ritenendo intervenuta la depenalizzazione degli stessi per effetto dell'art. 2 della legge n. 67 del 2014).
Cass. pen. n. 25256/2015
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, né ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 12918/2015
In tema di successione di leggi penali, l'adesione di uno Stato all'Unione Europea non determina la non punibilità del delitto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, e consistente nel compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio italiano dello straniero che sia cittadino di tale Stato. (Fattispecie relativa al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini rumeni in data antecedente all'ingresso della Romania nell'Unione Europea).
Cass. pen. n. 16208/2014
Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Cass. pen. n. 50614/2013
A seguito del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la l. n. 49 del 2006, dall'art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette pesanti, il giudice d'appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale.
Cass. pen. n. 45159/2013
L'abrogazione integrale della legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), operata dall'art. 2268, comma primo, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto dall'8 ottobre 2010, ha determinato l'"abolitio" del reato contravvenzionale previsto dall'art. 10, comma secondo della legge citata per gli interventi di modifica, restauro o manutenzione che abbiano determinato la perdita, il danneggiamento irreparabile o l'alterazione essenziale delle vestigia belliche specificate nell'art. 1, comma secondo, lettere a), b), c), e) della stessa legge, con la conseguenza che la successiva soppressione della norma abolitrice, operata dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, avendo determinato la "nuova entrata in vigore" della fattispecie incriminatrice, non può retroagire ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto da ultimo citato, ostandovi il principio dell'irretroattività della pena sancito dall'art. 2 cod. pen.
Cass. pen. n. 27828/2013
Dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.L.vo n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.
Cass. pen. n. 23931/2013
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte EDU n. 10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p. a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b., L. 479 del 1999) e la decisione sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del D.L. 341del 2000 che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno.
Cass. pen. n. 11580/2013
Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. (Principio affermato in relazione alla modifica dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia).
Cass. pen. n. 40146/2011
In presenza di una successione di leggi che comporti la depenalizzazione di una fattispecie in precedenza prevista come reato, le sanzioni amministrative trovano immediata applicazione nel caso in cui il giudizio penale instaurato nella vigenza della legislazione precedente non risulti concluso alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Cass. pen. n. 27919/2011
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale.
Cass. pen. n. 25035/2011
Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che abbiamo a regolare le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni. (Nella specie, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi era stata avviata dall'imputato previa comunicazione di inizio attività inviata alla competente Provincia ma in difetto del nulla osta comunale, necessario all'epoca dei fatti, e non più richiesto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Reg. Lombardia n. 8 del 2007).
Cass. pen. n. 21375/2011
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Cass. pen. n. 19725/2011
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.
Cass. pen. n. 18896/2011
La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la L. n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 c.p., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 8366/2011
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Cass. pen. n. 38692/2010
La fattispecie di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall'art. 33, comma quarto, L. n. 120 del 2010. (La Corte ha anche ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1, L. n. 689 del 1981, richiamata dallo stesso art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio).
Cass. pen. n. 19716/2010
Il principio "tempus regit actum" riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.
Cass. pen. n. 33890/2009
In caso di successione di disposizioni diverse concernenti misure alternative alla detenzione, che non attengono né alla cognizione del reato, né all'irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non operano le regole dettate dall'art. 2 c.p., né il principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni "in peius", ma quelle vigenti al momento della loro applicazione. (Nella specie si è ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità, nella vigenza del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, quando esso era in corso di conversione, di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da condannato per delitto di cui all'art. 609-quater c.p., commesso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge; ed è stata tuttavia annullata con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo di una modificazione "in melius" introdotta dalla successiva legge di conversione n. 38 del 2009 in ordine ai presupposti di concessione della misura).
Cass. pen. n. 24468/2009
In caso di abrogazione di una norma incriminatrice, per accertare se le tipologie di fatti in essa comprese siano riconducibili ad altra disposizione generale preesistente, è necessario procedere al confronto strutturale tra le due fattispecie astratte, integrando all'occorrenza tale criterio attraverso una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati, al fine di verificare l'eventuale intenzione dell'intervento abrogativo di non attribuire più rilievo al disvalore insito nella fattispecie incriminatrice soppressa.
–
In materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno "abolitio criminis" è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.
–
L'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare (art. 147 D.L.vo n. 5 del 2006) hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236, comma secondo, R.D. n. 267 del 1942). Conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la relativa sentenza.
Cass. pen. n. 9986/2009
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta.
Cass. pen. n. 33397/2008
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la norma posteriore che abbia sostituito l'originaria comminatoria di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria con quella della sola pena pecuniaria, deve essere sempre considerata più favorevole ai fini dell'art. 2, comma quarto, c.p. (Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 186 c.s., così come modificato dalla L. n. 160 del 2007, la cui formulazione è stata ritenuta, nei casi in cui prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, più favorevole rispetto a quella in precedenza introdotta dalla legge n. 214 del 2003, non rilevando in senso contrario la convertibilità della sanzione detentiva originariamente prevista ovvero la sopravvenuta limitazione del regime dell'impugnazione conseguente al mutamento del tipo di sanzione o, infine, l'eventualità che la nuova disposizione incriminatrice preveda sanzioni amministrative accessorie più severe rispetto a quelle contemplate dalla norma previgente ).
Cass. pen. n. 26316/2008
La normativa penalistica concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali all'estero prevista, nella specie, dal D.L. 10 luglio 2003 n. 165, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003 n. 219 e dalla L. 2 agosto 2006 n. 247 ha natura di legge temporanea. (In motivazione, la S.C. ha escluso che tale normativa abbia natura di legge eccezionale ).
–
La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma quinto, c.p., bensì da quella di cui al precedente comma quarto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della più favorevole disciplina del c.p. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina anteriore a tale legge che rinviava al c.p. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g. ).
Cass. pen. n. 19601/2008
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso.
–
La questione concernente la «abolitio criminis» è pregiudiziale rispetto alla questione - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione.
Cass. pen. n. 6392/2008
L'adesione della Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 non comporta l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo e quarto, c.p. con riferimento al reato previsto dall'art. 22, comma dodicesimo, D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 commesso, prima di tale data, in relazione all'occupazione illecita di cittadini romeni.
Cass. pen. n. 2451/2008
In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso).
Cass. pen. n. 38548/2007
In tema di successione di leggi penali, deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio ritenuto più favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l'ha modificata, abbia ripristinato le pene più severe previste da altra legge anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000, che aveva attribuito alla competenza del giudice di pace il reato, ma giudicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, che ha invece ripristinato l'originaria competenza del giudice ordinario).
Cass. pen. n. 35257/2007
L'art. 6, comma secondo, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea assicura il rispetto, in quanto principio generale del diritto comunitario, dei diritti fondamentali dell'uomo garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; tra essi, non rientra, peraltro, la retroattività della legge penale più favorevole, poiché il valore da essa tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria in favore di interessi di analogo rilievo (quali, ad esempio, quelli dell'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che in vario modo sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi od esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di rilievo primario). (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta «ex» art. 234 Trattato UE, di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea). (Conf. Corte cost. n. 393 del 2006).
Cass. pen. n. 29268/2007
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 c.c.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 c.c., è applicabile l'art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 25811/2007
Al personale militare partecipante alla missione in Iraq si applica anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2 comma 4 c.p., sopravvenuta e più favorevole disciplina dettata dal codice penale militare di pace, secondo l'art. 2, comma 26 della legge 4 agosto 2006, n. 247 (fattispecie in materia di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art. 236 c.p.m.p., commessa in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, per la quale è stata correttamente esclusa l'applicabilità del più grave regime sanzionatorio stabilito dall'art. 47 del codice penale militare di guerra).
Cass. pen. n. 19297/2007
In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».
Cass. pen. n. 12363/2007
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative, con la conseguenza che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto non è più reato.
Cass. pen. n. 34040/2006
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - proposta da un condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che all'art. 7 limita la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi - considerato che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, riguardando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, quindi, non sono ad esse riferibili le previsioni di cui all'art. 2 c.p. e 25 Cost., con la conseguenza che sono, in virtù del principio tempus regit actum immediatamente applicabili.
Cass. pen. n. 24270/2006
Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza, posto in essere prima dell'entrata in vigore della L. 14 novembre 2000 n. 331, ove non sussistano le condizioni nelle quali, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. f), di detta legge, sarebbe tuttora possibile il reclutamento su base obbligatoria, deve ritenersi non più idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 14 della L. 8 luglio 1998; ciò in applicazione della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., atteso che la nuova disciplina sul reclutamento, non avendo del tutto eliminato il servizio militare obbligatorio, non ha comportato una totale « abolitio criminis» ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività dell'illecito penale.
Cass. pen. n. 22891/2006
L'art. 5 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 ha modificato l'art. 292 c.p., prevedendo per l'ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p. nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa.
Cass. pen. n. 21823/2006
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna per abolitio criminis).
Cass. pen. n. 17230/2006
In caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall'articolo 2, comma terzo, c.p. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando; ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza «norefredina» o «fenilpropanolamina» che, successivamente alla commissione dei fatti sub iudice relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i «precursori» ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al disposto dell'articolo 2, comma terzo, c.p., che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all'articolo 70 dello stesso D.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con le argomentazioni di cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, c.p. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza).
Cass. pen. n. 16228/2006
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue, da un lato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 in relazione all'art. 52 Cost. e, dall'altro, che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Cass. pen. n. 7628/2006
A seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. 14 novembre 2000 n. 331, entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva, ai sensi dell'art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p., da un lato non è punibile la condotta di chi in precedenza, quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dall'altro, vengono a cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»).
Cass. pen. n. 47291/2005
In tema di sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che ne abbia già usufruito, la disposizione dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a) L. 11 giugno 2004 n. 145, può, nonostante la sua natura sostanziale, essere applicata retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione più favorevole per l'imputato, il quale, a differenza che in passato, può scegliere che il beneficio sia subordinato ad una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice, ai sensi della legge previgente, avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare. (Fattispecie in tema di nuova concessione, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma primo lett. a) L. n. 145 del 2004, della sospensione condizionale della pena, già in precedenza applicata, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo determinato, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004).
Cass. pen. n. 45714/2005
La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non rientra nel novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui all'art. 223 legge fall., e quindi la corrispondente condotta non è più prevista come reato di bancarotta fraudolenta impropria societaria. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato di falso in prospetto, pur ponendosi in rapporto di continuità normativa con quello di false comunicazioni sociali delineata dall'art. 2621 c.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto, è attualmente configurato in una autonoma figura criminosa che non è stata richiamata fra quelle espressamente elencate dall'art. 223 legge fall.).
Cass. pen. n. 28714/2005
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.L.vo n. 507 del 1999).
Cass. pen. n. 28701/2005
Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta « abolitio criminis» del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo c.p.p., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo c.p., ma l'art. 11 delle preleggi.
Cass. pen. n. 24652/2005
Poiché le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 hanno natura di vere e proprie pene, le norme che le disciplinano hanno natura sostanziale e, in caso di successione di leggi nel tempo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 2, comma terzo, c.p.. Ne consegue che la legge sopravvenuta più favorevole (nel caso di specie, legge 12 giugno 2003 n. 134) non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione, non potendo estendersi analogicamente il potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 c.p.p. ai casi previsti dall'art. 673 c.p.p.
Cass. pen. n. 18205/2005
In tema di paesaggio, la disposizione di cui all'art. 181, comma primo ter, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41, introdotta dall'art. 1, comma terzo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, ai sensi del quale le sanzioni penali previste dal comma primo dello stesso art. 181 non si applicano qualora l'autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica di quanto realizzato, si applica, in presenza delle condizioni prescritte, anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p..
Cass. pen. n. 12316/2005
L'abolizione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che l'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione l'art. 2, secondo comma, c.p., sicché l'abolizione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo. Tuttavia, in applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 331 del 2000, 7, comma primo, D.L.vo n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004, sicché, nei confronti di coloro che versino in tale situazione e rifiutino di prestare il servizio militare di leva, continuano a ricorrere gli estremi del reato contestato.
Cass. pen. n. 8045/2005
Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell'area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per l'agente; e ciò quand'anche la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio — addebitato ad un esponente di un'associazione per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile — la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di consentire l'accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animalistiche).
Cass. pen. n. 40823/2004
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e di bancarotta fraudolenta impropria «da reato societario» (art. 223, comma 2 n. 1, R.D. n. 267 del 1942), operata, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 D.L.vo n. 61 del 2002, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose.
–
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), nel testo introdotto dall'art. 1 D.L.vo 11 aprile 2002, n.61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato D.L.vo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di merito che aveva assolto gli imputati dal reato ex art. 2621 c.c. perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato anziché di procedere ad accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenesse o meno tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa).
Cass. pen. n. 39069/2004
In virtù del principio del favor rei stabilito nell'art. 2, comma terzo, c.p., il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, c.s.), commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 che attribuisce detto reato alla competenza del giudice di pace, è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. c) del citato D.L.vo n. 274 del 2000, il quale deve essere applicato nella sua integralità, anche se il reato sia stato giudicato da un giudice diverso da quello di pace. Ne deriva che, in tal caso, è illegittima l'applicazione della previsione sanzionatoria originaria del codice della strada, in quanto la pena detentiva, ad essa connessa, è, in ogni caso, meno favorevole di quella pecuniaria, anche se applicata unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, peraltro, una volta individuata la disposizione più favorevole nell'art. 52 citato, non può trovare applicazione, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000.
Cass. pen. n. 36757/2004
In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, giudicando del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, c.s., in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 2000, n. 274 — e prima della legge 1 agosto 2003, n. 214 —, pur applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, aveva tuttavia ritenuto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il relativo divieto).
Cass. pen. n. 32354/2004
In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) — attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità — implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; tale previsione, costituendo norma penale più favorevole, è applicabile all'imputato, anche se sopravvenuta, in virtù dell'art. 2, comma secondo, c.p.
Cass. pen. n. 28006/2004
In base al principio dell'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole (art. 2, comma terzo, c.p.), nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di detto D.L.vo e, pur essendo aggravati, l'effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall'avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev'essere quella, più favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta (principio affermato in tema di diffamazione).
Cass. pen. n. 23613/2004
In materia di successione di leggi penali, l'art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 comma secondo cod. strad., commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto).
Cass. pen. n. 23274/2004
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo. (Fattispecie relativa ai delitti previsti dall'art. 4, comma primo, lett. d) della legge 7 agosto 1982 n. 516 e dall'art. 2 D.L.vo 3 ottobre 2000 n. 74 in tema di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture inesistenti, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto più favorevole la normativa abrogata, in quanto dalla sua applicazione integrale discendeva l'intervenuta prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 21064/2004
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l'avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale - originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3, c.c. - ad opera dell'art. 2625 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa - non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del D.L.vo n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Né sono applicabili - trattandosi di violazione antecedente l'entrata in vigore del. D.L.vo n. 61 del 2002 - le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l'art. 2, comma terzo, c.p., in quanto tale previsione disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l'autorità amministrativa può applicare alla violazione dell'art. 2623 n. 3 c.c. una sanzione ai sensi dell'art. 2625 c.c. come modificato.
Cass. pen. n. 20156/2004
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.L.vo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.L.vo, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma terzo c.p. (nella specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e la Corte ha individuato la disciplina più favorevole nella pena pecuniaria prevista dall'art. 52 D.L.vo 274/2000, precisando che nel raffronto tra i due diversi sistemi sanzionatori non può darsi rilievo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689/1981, tenuto conto che la sua applicazione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice e, inoltre, che la stessa sostituzione può essere oggetto di successiva revoca).
Cass. pen. n. 18697/2004
Quando a seguito di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2 c.p., venga meno il fatto di reato posto a fondamento della misura cautelare, il giudice dell'impugnazione, anche nell'ambito incidentale del procedimento cautelare e pur nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve rilevare la eventuale sopravvenuta abrogatio criminis.
Cass. pen. n. 14928/2004
La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l'attitudine di quest'ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 8673/2004
La fattispecie previgente dell'art. 2631 c.c. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.L.vo n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 c.c. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 c.c. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue — nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 c.c. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 c.c. — che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 7652/2004
L'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 c.p.p., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, c.p., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 c.p.p., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).
Cass. pen. n. 4296/2004
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) si applica qualora la disposizione richiamata da una «norma penale in bianco» sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma «definitoria» — ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale — oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità dell'art. 2 c.p. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato D.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale).
Cass. pen. n. 45712/2003
In tema di false comunicazioni sociali, al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c. occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis.
Cass. pen. n. 44733/2003
In tema di assegni bancari, la nuova disciplina relativa all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie, introdotta dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, non ha depenalizzato le violazioni dei divieti commesse nella vigenza della normativa antecedente, atteso che l'art. 7 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 32 del citato D.L.vo, conserva immutata la sua ratio in relazione al permanere della previsione di illiceità penale della medesima condotta, consistente nella inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni; pertanto, con riferimento alle condotte trasgressive del divieto di emettere assegni, poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L.vo 507 del 1999, trova applicazione il delitto previsto dall'art. 389 c.p., in luogo di quello punito più gravemente dall'art. 7 della L. n. 386 del 1990 e ciò in forza del principio del favor rei di cui all'art. 2 terzo comma c.p.
Cass. pen. n. 40915/2003
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice. (Nella specie, relativa al reato di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive — qualificato come contravvenzione e punito con pena esclusivamente detentiva dall'art. 6 della L. n. 401 del 1989 nel suo testo originario, ma configurato come delitto punito con pena detentiva della stessa durata, alternativa a quella pecuniaria, nella versione di tale articolo modificata dal D.L. n. 336 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 377 del 2001 —, la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto in concreto più favorevole al reo l'applicazione della precedente normativa, la quale configurava il reato come contravvenzione, ma senza prevedere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva).
Cass. pen. n. 36281/2003
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).
Cass. pen. n. 26112/2003
Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'abolitio criminis, la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale discriminartice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 c.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'abolitio criminis, sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.
Cass. pen. n. 22539/2003
Quando l'abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, ciò anche se la norma incrimintrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. In tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l'analisi del capo di imputazione, può anche scendere all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997).
Cass. pen. n. 22334/2003
Quando intervenga abolitio criminis dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell'innocenza dell'imputato, legittimamente pronuncia l'assoluzione con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.
Cass. pen. n. 14329/2003
Sussiste l'abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 D.P.R. n. 43 del 1973) consistente nell'omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull'alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Jugoslava in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p.
Cass. pen. n. 11345/2003
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comporta che, per i fatti pregressi giudicati con sentenza irrevocabile, spetta al giudice dell'esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell'art. 666, comma quinto, c.p.p., accertare se sussistano nella fattispecie, già giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità). In ipotesi di accertamento negativo, si determinano gli effetti dell'abolitio criminis, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente possibilità di revoca della sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p.
Cass. pen. n. 41499/2002
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, c.p., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.
Cass. pen. n. 34622/2002
La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali, introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, e quella precedente configurano fattispecie omogenee sia per la struttura portante, consistente nella falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società, sia per il significato lesivo della condotta. Le stesse si differenziano, invece, solo per l'introduzione, nella nuova formula, di limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all'entità dei dati economici falsamente rappresentati. Pertanto, stante il rapporto di specialità per specificazione, sussiste continuità e non abrogazione rispetto alla precedente norma, tranne che per la mancata previsione, tra i soggetti attivi qualificati, dei soci fondatori e dei promotori, rispetto ai quali si è avuta abolizione secca del reato. Passando dall'analisi astratta delle due formulazioni normative all'esame della fattispecie concreta risultante dal capo d'imputazione, potrà aversi, in applicazione della norma di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., che per i fatti rientranti in entrambe le fattispecie, quella precedente e quella speciale, risulterà applicabile la norma più favorevole tra le due; per i fatti rientranti solo nella norma generale si avrà invece abolitio criminis, con la revoca anche delle sentenze definitive. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato che il reato di false comunicazioni sociali può residuare all'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria, ha ritenuto che, avuto riguardo alla contestazione, sarebbe stata applicabile la contravvenzione prevista dal nuovo testo dell'art. 2621 c.c., rispetto alla quale, nondimeno, risultava ormai maturato il più breve termine prescrizionale, sicché, qualificato l'originario reato di bancarotta fraudolenta impropria come contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 c.c., ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione).
Cass. pen. n. 24622/2002
La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223 della legge fallimentare, come sostituita dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente, in quanto introduce, come elemento nuovo ed ulteriore rispetto alla precedente formulazione, il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali, od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma, ed il dissesto della società fallita. Trattandosi, tuttavia, di specialità per aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della fattispecie abrogata, in quanto l'elemento aggiuntivo è tale da attribuire alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della precedente fattispecie. In questa, infatti, assumeva rilievo la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della società, nella nuova configurazione, invece, assume rilievo soprattutto la sua idoneità a contribuire al dissesto dell'impresa. L'abolizione del più grave delitto di cui all'art. 223 legge fallimentare non esclude, nondimeno, la configurabilità, in concreto, dell'ipotesi residuale del falso in bilancio, in quanto fattispecie generale rispetto a quella della bancarotta impropria.
Cass. pen. n. 33934/2002
In tema di reati doganali, l'art. 562. lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 c.p.
Cass. pen. n. 31828/2002
Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1952, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.
–
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
Cass. civ. n. 31828/2002
Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1952, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.
–
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
Cass. pen. n. 23449/2002
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.
Cass. pen. n. 21532/2002
In tema di falso in bilancio, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si è verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito del quale la vigente disciplina si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente. Infatti, la fattispecie astratta, originariamente delineata dal legislatore, risulta ricompresa in quella ora incriminata con l'aggiunta di elementi specializzanti (come la tipicizzazione del dolo specifico, l'idoneità delle false esposizioni e delle omesse comunicazioni ad indurre in errore i destinatari, la previsione di un evento di danno nell'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2622 c.c., peraltro punibile a querela di parte), sicché, mentre i fatti attualmente punibili già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo sono tuttora. Pertanto, è necessario accertare se la concreta contestazione contenga i nuovi elementi in modo da rendere possibile la difesa (Nel caso di specie,.la Suprema Corte ha ritenuto che, esclusa la punibilità della condotta con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2621 c.c., per quanto riguardava la contravvenzione non era enunciato nell'imputazione, e conseguentemente verificato, il duplice intento in cui deve concretarsi il dolo specifico né l'idoneità oggettiva dell'azione ad ingannare, sicché, non rientrando la condotta ascritta nella vigente previsione legislativa, si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena).
Cass. pen. n. 18193/2002
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Principio affermato in tema di responsabilità per la gestione di centri trasfusionali con riguardo al reato di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1990 n. 107, configurato per inosservanza di norme regolamentari contenute nel D.M. 27 dicembre 1990, poi sostituito dal D.M. 25 gennaio 2001).
Cass. pen. n. 18068/2002
In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p. (Fattispecie relative all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).
Cass. pen. n. 45562/2001
In caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. la formula «perché il fatto non sussiste» deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile.
Cass. pen. n. 3952/2001
Il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo.
Cass. pen. n. 1455/2000
L'abrogazione, ad opera dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341 c.p. non dà luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale previsto e disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., per cui nulla si oppone, qualora per detto reato sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, alla revoca della stessa a norma dell'art. 673 c.p.p.; revoca dalla quale vanno, peraltro, ovviamente esclusi gli eventuali reati connessi o unificati sotto il vincolo della continuazione (nella specie, lesioni) ai quali l'abrogazione non si riferisce.
Cass. pen. n. 3881/2000
La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada è più favorevole all'imputato di quella precedente in quanto, mentre nella vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità che consentivano la revoca dell'autorizzazione alla guida, l'art. 222, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità della revoca detta esclusivamente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
Cass. pen. n. 3144/2000
Attesa l'affinità tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico ufficiale e quella, tuttora valida, dell'ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa (la quale si differenzia dalla prima esclusivamente sotto il profilo della eterogeneità degli interessi giuridici protetti), ed avuto riguardo alla disciplina dettata in materia di successioni di leggi penali nel tempo dall'art. 2, comma terzo, c.p. (la cui operatività può estendersi anche all'ipotesi in cui la norma abrogata fosse contemplata nel contesto sistematico repressivo antecedente come fattispecie) «speciale» rispetto alla coeva fattispecie «generale» rimasta inalterata, con conseguente espansione della sfera di applicazione di quest'ultima anche ai casi prima rientranti nelle previsioni della prima), deve escludersi che l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale abbia dato luogo ad una vera e propria abolitio criminis e che la condanna definitivamente inflitta per detto reato sia quindi soggetta a revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p
Cass. pen. n. 9893/2000
Costituisce una successione di disposizioni integratrici della norma penale (art. 20 lett. b, della legge n. 47 del 1985), rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p., il mutamento della disciplina relativa alla costruzione di parcheggi in area pertinenziale esterna ad un fabbricato (art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997) che esclude la necessità della concessione per siffatte opere.
Cass. pen. n. 8352/2000
Sussiste continuità normativa — valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale (art. 24, comma 1, D.L.vo n. 507 del 1999), alla luce dell'art. 2 c.p. — tra il reato di irregolarità nella circolazione (art. 49 D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504) ed il reato di trasporto di oli minerali senza il prescritto certificato di provenienza (art. 15 legge n. 474 del 1957), avuto riguardo sia alla natura di testo unico del D.L.vo n. 504 del 1995 nonché alla permanente continuità di tutela del bene protetto dalla fattispecie originaria, sia alla corrispondenza del fatto contestato a quello che costituisce oggetto della nuova disciplina, sia alla immutata valutazione legislativa della fattispecie.
Cass. pen. n. 6983/2000
È da considerare norma più favorevole sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., anche quella con la quale sia reso perseguibile a querela un reato precedentemente perseguibile d'ufficio.
Cass. pen. n. 3165/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 341 c.p., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., ma ad una vera e propria abolitio criminis rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. e rispetto ai quali il reato di oltraggio si poneva in rapporto non di specialità ma di assorbimento, non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. pen. n. 3137/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
–
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata — ed è rimasta — punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. pen. n. 3905/2000
Il regolamento CE n. 3274/93 del 29 novembre 1993, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, norma extrapenale integratrice del precetto penale, costituisce un complesso di norme eccezionali, in quanto derogatrici al principio della libertà di commercio tra gli Stati e temporanee, cioè destinate ad operare per un tempo determinato, e pertanto rientra nella disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 2 c.p. Costituisce pertanto reato, indipendentemente dalla vigenza nel tempo del suddetto embargo, sospeso con il regolamento CE n. 863/99, l'esportazione in Libia, in violazione del divieto comunitario, di merce di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato, sanzionata a norma dell'art. 11 R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923.
Cass. pen. n. 518/2000
Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, terzo comma, c.p. quando lo stesso fatto sia punito in base a due leggi coeve, allorché una di esse identifichi come reato, sanzionandola in modo meno grave, una delle condotte integranti gli estremi di un diverso reato previsto dall'altra, se la prima legge rimanga in vigore e la seconda venga abrogata. In tal caso, non si verifica l'automatica “espansione” della legge ancora vigente, sia perché il terzo comma dell'art. 2 c.p. — riferendosi a “leggi posteriori” — prevede l'ipotesi di una legge successiva rispetto ad altra anteriore (che non ricorre nella specie), sia perché una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale, in quanto comporterebbe l'applicazione della norma rimasta in vigore a un fatto anteriormente verificatosi (art. 25 Cost.), così violandosi il principio di irretroattività della legge penale, e urterebbe, inoltre, con l'art. 112 Cost., giacché la norma penale coeva ancora in vigore risulterebbe applicata in mancanza dell'esercizio della azione penale. In ogni caso, l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la natura del fenomeno della abrogazione, che opera “ex nunc”: la norma abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo, l'applicazione della legge rimasta in vigore, onde sarebbe contrario al sistema considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di quest'ultima norma. (Nel caso, in cui era stato impugnato il provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione di diniego di revoca della sentenza di condanna per il reato di oltraggio, passata in giudicato, la Corte ha revocato questa sentenza, affermando il principio di cui in massima, ed escludendo che, a seguito della abrogazione dell'art. 341 c.p. — che prevedeva il reato di oltraggio — per effetto dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, possa perseguirsi il fatto per i reati di ingiuria o di minaccia).
Cass. pen. n. 6297/2000
Le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, e quindi anche quelle relative alla detenzione domiciliare, non attengono alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa. Esse, pertanto, non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell'art. 2 del codice penale, né il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, la detenzione domiciliare è disposta dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, a fronte di richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, aveva applicato la misura della detenzione domiciliare, in forza dello ius superveniens, osservando che, in base a quest'ultimo, non si pone più un'alternativa tra detenzione domiciliare e carcere, bensì tra la prima e la libertà conseguente all'eventuale differimento, da concedere solo quando non si debba o non si possa, in concreto, disporre la misura alternativa).
Cass. pen. n. 356/2000
In caso di abolitio criminis, poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, primo comma, c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, secondo comma, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una res judicanda; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure — in questo caso per il venir meno della componente soggettiva — il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all'art. 341 c.p., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso).
Cass. pen. n. 3717/1999
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva rigettato la richiesta del P.M. di confisca delle autovetture usate per commettere il reato di agevolazione dell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari e la S.C., investita di ricorso sul punto, ha ritenuto legittima la statuizione sulla base del diritto vigente all'epoca del fatto, pur disponendo, poi, direttamente essa stessa la misura di sicurezza, in forza del sopravvenuto art. 2 del decreto legislativo n. 113 del 1999, contemplante espressamente la confisca del mezzo di trasporto «anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Cass. pen. n. 7451/1998
In tema di conversione di decreto legge, all'introduzione di emendamenti nella legge di conversione non sempre può ricondursi la conseguenza di determinare automaticamente la perdita di efficacia ex tunc del decreto legge, né, correlativamente, quella di attribuire valore ex nunc al precetto della legge di conversione a mezzo del quale ha trovato ingresso la modificazione, dovendo, al contrario, aversi riguardo allo specifico contenuto degli emendamenti e alla reale portata dei mutamenti al testo del decreto. Pertanto, solo gli emendamenti sostitutivi (o innovativi) e quelli soppressivi, disponendo la riscrittura ovvero l'eliminazione della decretazione d'urgenza, hanno efficacia ex nunc, mentre quelli semplicemente modificativi, consistendo in una variazione che non investe il nucleo precettivo fondamentale della norma del decreto legge, si saldano con quest'ultima in modo continuo, sì che hanno efficacia ex tunc, decorrente dalla data della normazione di urgenza. (Fattispecie relativa ai rapporti tra D.L. n. 59 del 1978 e legge di conversione n. 191 del 1978. In riferimento alla scissione, nella legge di conversione, dell'unica ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 c.p. - sostituita dall'art. 2 del decreto legge con l'introduzione della figura del «sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione», - la S.C. ha ritenuto che vi fosse una mera modificazione del nomen juris, senza alcuna significativa alterazione degli elementi strutturali della fattispecie e pertanto ha riconosciuto efficacia ex tunc alla relativa disciplina. In riferimento, però, al comma quinto dello stesso art. 289 bis, che detta ex novo una speciale regolamentazione delle circostanze attenuanti, la S.C. ha ritenuto il suo carattere totalmente innovativo, riconoscendogli efficacia ex nunc ed escludendo la sua applicabilità nel processo, per essere esso entrato in vigore quando era definitivamente cessata la condotta criminosa, sì da non poterglisi riconoscere valore retroattivo, in quanto meno favorevole al reo).
Cass. pen. n. 595/1998
Le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari hanno carattere processuale, ma, per la loro influenza immediata sullo status libertatis, hanno rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, si applicano le norme sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali. Pertanto, in caso di norme più favorevoli introdotte con decreto legge non convertito, si applicano le disposizioni vigenti nel momento della commissione del fatto, per effetto dell'art. 77, comma terzo, Cost. e della sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio 1995, n. 51, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili, nel caso di decreto legge non convertito, le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (i principi anzidetti sono stati affermati in una fattispecie relativa all'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994, n. 440, non convertito, che aveva introdotto il comma 3 bis nell'art. 275 c.p.p., con il quale si era inibita l'adozione di provvedimenti di custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 dello stesso articolo e dell'art. 380 c.p.p.: la Corte ha conseguentemente valutato corretta la soluzione dei giudici di merito che non avevano ritenuto caducati gli effetti di una misura cautelare per effetto della entrata in vigore del decreto legge citato).
Cass. pen. n. 2328/1998
In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, occorre verificare, in base all'art. 2 c.p., riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, se le condotte contestate all'imputato sulla base della fattispecie previgente siano tali da integrare reato anche in base al nuovo testo del predetto articolo; e ciò tenendo presente che la nuova fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto, mentre tale carattere, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere la ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323 c.p. previgente.
Cass. pen. n. 6789/1998
Allorché la modifica della competenza per materia sia posta in maniera autonoma dalla nuova legge — e non indirettamente come nel caso di diversa determinazione della sanzione edittale — la relativa norma è di carattere processuale e non sostanziale, e pertanto trova immediata applicazione in virtù del principio generale vigente in materia processuale tempus regit actum, onde non ci si può riferire, al fine di stabilire la competenza per materia, all'art. 2, comma terzo, c.p., che riguarda un profilo di diritto sostanziale e non di diritto processuale. (Fattispecie in tema di reato di omissione di atti di ufficio contestato come permanente, con inizio della condotta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 286 del 1990).
Cass. pen. n. 7058/1998
Una volta decaduto il decreto-legge contemplante un'ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua vigenza non può essere più perseguita e sanzionata, a nulla rilevando che la norma che ne prevedeva l'illiceità, sanzionandola penalmente, sia stata reiterata in successivo decreto-legge o che una legge successiva abbia regolamentato i rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, stante il divieto di retroattività della legge incriminatrice stabilito dall'art. 25, comma secondo, Cost.
Cass. pen. n. 4266/1997
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il concetto di “modica quantità” di cui all'art. 72 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, è diverso da quello di “fatto di lieve entità” di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: la prima disposizione riguarda infatti solo un aspetto della detenzione, e cioè quello concernente la quantità della sostanza, mentre la “lieve entità” cui si riferisce la legge vigente riguarda il fatto per intero, di cui devono essere presi in considerazione tutta una serie di parametri quali i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la quantità e qualità delle sostanze. Ne consegue che, trattandosi di fattispecie non omologabili, non si pone un problema di applicazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che, avendo il giudice di primo grado ritenuto la modica quantità delle sostanze oggetto di spaccio, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta norma più favorevole di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990).
Cass. pen. n. 2733/1997
Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609 septies c.p., introdotto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, sottratti all'area della moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso rigetto di appello contro diniego di applicazione di custodia cautelare in carcere, la S.C. ha osservato altresì che la rilevante portata dell'intervento innovativo e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano inequivocabilmente che si è voluto dare alla normativa, che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette abusi sessuali, operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché il peggioramento del regime di procedibilità per talune ipotesi di reato non può produrre effetti su preesistenti situazioni la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato).
Cass. pen. n. 4114/1997
L'art. 2 c.p. che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto — modificandoli — sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art. 468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l'Enel, a seguito della legge n. 395 del 1992, ente pubblico economico).
Cass. pen. n. 433/1997
La norma dell'art. 30 ter, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), introdotta dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991 n. 203 (in base alla quale, fra l'altro, nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis del medesimo ordinamento, la concessione dei permessi è ammessa solo dopo l'espiazione di metà della pena inflitta, e non solo di un quarto, come in precedenza), trova applicazione anche con riferimento a condanne precedenti all'entrata in vigore del citato D.L. n. 152 del 1991, non dando ciò luogo alla violazione del principio di irretroattività della legge penale, stabilito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 2 c.p., atteso che tale principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alle modalità di esecuzione della pena e all'applicazione di misure alternative o altri benefici in favore del condannato, la cui disciplina resta affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario. Tuttavia, poiché la concessione dei permessi-premio, che costituisce parte integrante del trattamento, è pur sempre legata alla regolare condotta e all'assenza di pericolosità sociale del condannato, deve ritenersi che, con la previsione di un più ampio limite temporale per la loro fruizione, il legislatore abbia posto una presunzione legale di pericolosità sociale riferita ai condannati per uno dei gravi delitti previsti dal primo comma dell'art. 4 bis. Conseguentemente, se tale presunzione è stata già superata con la concessione, sotto il vigore della precedente normativa, di uno o più permessi-premio, è evidente che l'applicazione della più grave restrizione prevista dalla nuova norma non ha alcun senso e può rivelarsi addirittura deleteria, perché potrebbe interrompere quel programma di trattamento che, in conformità dei principi costituzionali, deve pur sempre tendere alla rieducazione del condannato.
Cass. pen. n. 3651/1997
In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni).
Cass. pen. n. 2074/1997
Nel caso in cui la pena per il delitto - nella specie ritenuto tentato - di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l'applicazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Norme contro la violenza sessuale): in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell'applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.
Cass. pen. n. 1058/1997
Nel caso di successione di norme incriminatrici nel tempo, tra due disposizioni, delle quali la prima prevede la pena detentiva e la seconda la pena alternativa, è sempre più favorevole quest'ultima, consentendo l'inflizione della sola pena pecuniaria, perché la conversione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva inflitta necessariamente per effetto della prima norma, pur potendo in concreto condurre ad una pena pecuniaria (sostitutiva) meno elevata, oltre ad essere eventuale, in quanto sempre discrezionale, sarebbe comunque esposta al rischio della revoca ai sensi del successivo art. 72, ricorrendone le condizioni. È pacifico, infatti, che le cause di revoca contemplate in tale norma si riferiscono a tutte le pene sostitutive, ivi compresa quindi quella pecuniaria, giacché consistono nel verificarsi di quelle condizioni che, se sussistenti al momento della sostituzione, sarebbero state ostative alla stessa.
Cass. pen. n. 9163/1996
Quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art. 2 comma secondo c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo (che, nel caso in esame, prevedeva i limiti di accettabilità degli scarichi valevoli per l'insediamento dell'imputato) integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché, regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta violazione dell'art. 2 c.p. per non avere la corte di merito ritenuto applicabile la regola della retroattività della legge più favorevole; ciò in quanto il valore dei solventi organici era conforme ai nuovi, e più permissivi, limiti fissati dal consorzio interprovinciale successivamente alla commissione del reato).
Cass. pen. n. 1397/1996
Quando nell'imputazione recepita nel dispositivo non siano indicati con chiarezza gli elementi di illiceità penale sopravvissuti all'abolitio criminis può e deve essere analizzata la sentenza revocanda nel suo complesso anche motivazionale allo scopo di verificare quali accertamenti e valutazioni del fatto storico rilevanti siano contenuti in motivazione. Ove, poi, anche gli elementi di fatto valutati e ritenuti per certi nella motivazione siano o neutri o dubbi ovvero non rilevanti al fine di delineare la condotta (e la sua conseguente liceità o illiceità a confronto col parametro normativo abolito o residuo), può il giudice dell'esecuzione passare all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare attraverso di essi la consistenza ed i contorni della condotta. (Fattispecie in materia di vendita di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 1948/1996
Il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto dovesse dichiararsi estinto il reato per prescrizione con riferimento alle violazioni della normativa sulla mancata consegna al lavoratore del libretto di lavoro e del prospetto paga depenalizzate dal D.L.vo 19 dicembre 1994 n. 758 poiché l'applicazione della formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» avrebbe determinato conseguenze deteriori per l'imputato derivanti dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo).
Cass. pen. n. 1265/1996
In tema di reati edilizi la richiesta ed il rilascio della concessione in sanatoria nei casi in cui nei confronti del richiedente sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 38 comma 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziario e irrilevanza della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena). In nessun caso è possibile richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza invocando, ex art. 2 c.p., la cessazione degli effetti della condanna poiché il condono costituisce semplicemente una causa sopravvenuta di non punibilità che non comporta necessariamente l'estinzione della pena quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.
Cass. pen. n. 3506/1996
La mancata conversione, entro il termine fissato dall'art. 77 Cost., di un decreto legge contenente una previsione di reato comporta il venir meno della punibilità di quest'ultimo, anche qualora al decreto legge non convertito faccia seguito, senza soluzione di continuità, un altro contenente analoga previsione. Tale principio rimane valido anche a fronte della sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 1996 n. 84, essendosi la Corte, con tale pronuncia, limitata ad affermare soltanto la permanente validità della propria investitura in ordine ad una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una disposizione successivamente sostituita da altra di identico contenuto; il che non incide sulla invalidità ex tunc, in base al disposto di cui al citato art. 77, comma 3, Cost., del decreto legge non convertito, e sulla conseguente impossibilità giuridica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p., di continuare a considerare punibili, in base ad esso, fatti commessi durante la sua vigenza, pur quando la previsione di essi come reato sia ripresa dal nuovo decreto legge, giacché quest'ultimo, come qualsiasi norma di carattere penale, non può disporre che per l'avvenire.
Cass. pen. n. 3425/1996
In applicazione della regola fondamentale di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p., l'inosservanza dell'ordine di presentarsi ad un organo di polizia per l'esibizione di documenti attinenti alla circolazione dei veicoli - accertata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire prima dell'1 gennaio 1993 (art. 240 del testo citato) - essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180, comma 8, del predetto codice, non realizza più l'ipotesi criminosa dell'art. 650 c.p. Tale inosservanza non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ostandovi il disposto dell'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, giacché il codice della strada non contiene alcuna norma transitoria analoga a quella dettata dall'art. 40 della legge stessa che deroga al principio di legalità enunciato in via generale. Ne consegue che in siffatta ipotesi non deve essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 2143/1996
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione della legge più favorevole al reo il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, quale sia la soluzione di maggior favore tenendo presente che la pena detentiva è sempre, per sua stessa natura, più grave e meno favorevole della pena pecuniaria, rimanendo a tal fine irrilevante il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p. La pena detentiva deve perciò essere considerata più afflittiva anche quando dall'eventuale conversione di quest'ultima dovesse derivare una quantificazione pecuniaria inferiore di quella prevista con l'applicazione della pena pecuniaria prevista in alternativa alla detenzione. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano, in applicazione del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con L. 17 maggio 1995, n. 172, applicato all'imputato, condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 21 della L. 10 maggio 1976, n. 319, una pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, di entità superiore a quella che sarebbe derivata dalla conversione della pena detentiva irrogata con la sentenza di primo grado).
Cass. pen. n. 1797/1996
Il giudice nel valutare in concreto la norma più favorevole deve considerare non solo le modificazioni concernenti la pena ma anche l'incidenza sulla prescrizione, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della nuova disciplina sopravvenuta, sia applicabile, ed, in genere, sugli altri effetti penali quali la non iscrivibilità sul casellario giudiziale, ove non venga applicato il beneficio ex art. 163 c.p. (Ipotesi in cui il termine prescrizionale non era ancora decorso e l'intervenuta modificazione della sanzione — da pena alternativa a solamente pecuniaria — ed il sensibile aumento del minimo edittale determinano anche una consistente diminuzione del termine massimo prescrizionale — da quattro anni e sei mesi a tre anni — e la non iscrivibilità della condanna nel certificato giudiziale, sicché, in assenza di esplicita richiesta di applicazione del beneficio ex art. 163 c.p., l'irrogazione di una pena pecuniaria di poco superiore a quella stabilita precedentemente in via alternativa costituisce ipotesi più favorevole).
Cass. pen. n. 12732/1995
Le disposizioni in tema di «sostituzione» delle pene detentive brevi, dettate dagli artt. 53 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto costituenti un sistema sanzionatorio «parallelo» a quello «ordinario» hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali. Ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale dettato dal comma 3 dell'art. 2 c.p. che sancisce l'operatività, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente al tempo di commissione del reato. Pertanto — nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della «novella» n. 402 del 5 ottobre 1993 introduttiva del più gravoso parametro di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva sostituita — deve applicarsi il parametro di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall'art. 135 c.p. nel testo vigente prima della suindicata L. 5 ottobre 1993, n. 402.
Cass. pen. n. 11397/1995
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 3, c.p., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato. Ne consegue che il principio del favor rei trova attuazione, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, di modifica dell'art. 135 c.p., in base ai quali si effettua, in virtù del richiamo a quest'ultima disposizione operato dal suddetto art. 53, L. n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.
Cass. pen. n. 4421/1995
Le misure alternative alla detenzione, eccezion fatta per la liberazione anticipata, possono essere concesse ai condannati per delitti indicati nell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 solo se risulti prestata attività di collaborazione ex art. 58 ter della stessa legge. Ciò vale anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, introdotte con il D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, non operando in materia il principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole, riferibile solo a leggi penali sostanziali, tra le quali non sono annoverabili le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione.
Cass. pen. n. 9927/1995
In tema di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale o impiegato in atto pubblico (artt. 479 e 493 c.p.), non danno luogo a successioni di leggi penali i mutamenti di regime giuridico che hanno via via interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trasformandola dapprima in ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210/1985) e poi in società per azioni (delibera CIPE 12 agosto 1992, in esecuzione della L. n. 35/1992 e L. n. 359/1992). L'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall'art. 2, comma 3, c.p., presuppone una modifica in via generale - e non in via particolare, riferita al caso concreto - della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice anche integrativa. Le trasformazioni che hanno interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 c.p.
Cass. pen. n. 9234/1995
In tema di individuazione dalla norma più favorevole al reo, da applicare in caso di successione di leggi nel tempo, la disciplina più favorevole va individuata sulla base di un raffronto oggettivo fra le norme applicabili e non già in considerazione della convenienza che ne deriverebbe all'imputato all'esito di una valutazione discrezionale del giudice. Quando, però, una norma prevede la pena dell'ammenda e quella successiva quella dell'arresto convertibile astrattamente in una pena pecuniaria di entità minore dell'ammenda prevista dalla precedente normativa, è comunque da applicarsi la norma precedente che non contemplava la pena detentiva.
Cass. pen. n. 7601/1995
L'art. 231, comma 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e quindi anche l'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, che prevedeva il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli artt. 82 e 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2 D.P.R. n. 393/59, già modificato per effetto della L. 3 agosto 1988, n. 237, che aveva soppresso la misura di prevenzione della diffida. Peraltro, la condotta di coloro che guidano autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti morali previsti dall'art. 120 c.s. vigente o senza essere in possesso della patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata oggi dall'art. 116, nn. 13 e 14 del suddetto codice stradale. Da ciò consegue che con l'abrogazione dell'art. 6 L. n. 575/65 non vi è stata abolitio criminis, ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente. (Fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del dettato dell'art. 2, comma 3, c.p., l'art. 116 c.s. vigente, atteso il più mite trattamento sanzionatorio).
Cass. pen. n. 1426/1995
Gli effetti delle sentenze irrevocabili e dei decreti esecutivi, concernenti fatti rientranti nella previsione della L. 28 dicembre 1993, n. 561 — che ha trasformato in illeciti amministrativi alcuni reati minori, tra cui quello, nella fattispecie, di cui all'art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (per avere l'imputato senza la preventiva autorizzazione installato sulla propria autovettura un impianto radioelettrico di telecomunicazione) — sono in generale regolati dal principio, posto dall'art. 2, comma 2, c.p., dell'iperretroattività della decriminalizzazione successiva al fatto, ad eccezione di quelli disciplinati direttamente dalla stessa legge. (Nella specie la S.C. ha revocato la sentenza pretorile nella parte relativa all'applicazione della pena dell'arresto, ferma restando la confisca disposta con la medesima sentenza; ha dichiarato cessata l'esecuzione della pena detentiva ed ha annullato l'ordine di carcerazione; ha dichiarato, altresì, cessati gli effetti penali della stessa sentenza).
Cass. pen. n. 1783/1995
La disciplina delle misure cautelari ha carattere processuale e perciò, in linea di massima, nella fase delle indagini preliminari il giudice non può discostarsi dalla contestazione mossa dal pubblico ministero e non gli è consentita alcuna valutazione sul suo contenuto. Tuttavia, quando risulti con evidenza, in base alla sola data del commesso reato così come precisata nell'imputazione, che debba essere applicata all'indagato, in base all'art. 2 del c.p., una normativa più favorevole inequivocabilmente individuabile raffrontando la disciplina sanzionatoria precedente e quella indicata nella contestazione, è alla prima che il giudice dovrà fare riferimento nel computare i termini di durata massima della custodia cautelare non potendosi trascurare il carattere sostanziale dell'afflittività delle misure cautelari personali e la tutela dello status libertatis con le relative implicazioni di carattere costituzionale che lo presidiano. (La Corte ha ritenuto che giustamente il tribunale avesse accolto il ricorso con il quale si chiedeva la scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare in un caso in cui all'indagato era stata contestata la violazione dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ma dalla data di commissione del reato emergeva con evidenza che la norma applicabile era quella prevista dall'art. 71 della L. 22 dicembre 1975 n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede un termine più breve che era già scaduto).
Cass. pen. n. 2144/1995
Ai fini della individuazione dei termini di fase della custodia cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dovendosi far riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 303, comma primo, lett. a) e b), c.p.p., alla «pena stabilita della legge», detta espressione, attesa la onnicomprensività del termine «legge», va intesa nel senso che deve aversi riguardo non solo (come avviene abitualmente), ai limiti edittali indicati nella norma incriminatrice, ma anche a quelli eventualmente ricavabili da altre norme di cui debbasi obbligatoriamente tener conto (salvo quanto previsto nella seconda parte del citato art. 278 c.p.p.) in quanto destinate ad avere necessariamente incidenza nella determinazione non in concreto (cioè nella futura valutazione del giudice), ma in astratto, del trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie legale per cui si procede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente, essendo stato rubricato il reato di cui all'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/90, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del detto D.P.R., si fosse fatto riferimento, come pena massima, tenendo conto della regola dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., non a quella prevista dal detto art. 73 ma a quella, inferiore, prevista dal previgente art. 71 della L. n. 685/75).
Cass. pen. n. 3489/1995
Fra diversi decreti legge non esaminati dal Parlamento e succedutisi nel tempo sulla stessa materia senza soluzioni di continuità si verifica, ferma restando la loro precarietà, il fenomeno della cosiddetta successione di leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 c.p. e ad essi deve ritenersi applicabile la norma di cui al comma quinto di questo. (Nella specie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché il fatto non era dalla legge previsto come reato, la S.C. ha osservato che all'epoca del giudizio di primo grado era in vigore il D.L. n. 449 del 1994 che aveva depenalizzato il fatto di reato ascritto ai ricorrenti (scarico effettuato, senza osservare le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione in quanto eccedente i limiti tabellari), sicché costoro avevano acquisito il diritto alla applicazione della norma di cui all'art. 22 legge n. 319 del 1976, come modificata dall'art. 4 del detto decreto legge, sebbene il medesimo fatto fosse stato considerato illecito penale con decreto legge n. 537 del 1994 e altri successivi).
Cass. pen. n. 7394/1994
Il principio della retroattività della norma più favorevole posto dall'art. 2, terzo comma, c.p., che assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché precedenti la sentenza definitiva di condanna, opera solo con riferimento all'ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici, accertabile in base al criterio della continenza, e non è estensibile al caso della successione di norma che degradi un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo.
Cass. pen. n. 2336/1994
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sopravvenute, ai sensi dell'art. 2 c.p., non è sufficiente che queste siano più favorevoli all'imputato in astratto, ma occorre che lo siano altresì in concreto, ossia non soltanto sulla base della mera comparazione fra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche confrontando i risultati che deriverebbero dalla effettiva applicazione di esse alla fattispecie concreta; tale valutazione in concreto è necessaria specie quando la nuova norma, per il suo contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa in vigore al tempo del commesso reato, ma fa dipendere tale risultato, che è comunque eventuale, da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice e dalla verifica dei dati presupposti. Sicché, se è vero che in caso di successione di leggi penali si deve applicare integralmente quella che risulta più favorevole all'imputato, valutata nel suo complesso, non è men vero che tale principio va calato in ciascuna fattispecie concreta, in relazione all'interesse specifico dell'imputato, senza inframmettenze astratte e sia pure con divieto di applicazione simultanea di vecchie e nuove disposizioni. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile la quale aveva applicato ad un fatto pregresso la pena pecuniaria, sostitutiva di quella detentiva, in ragione del nuovo e più gravoso criterio di ragguaglio introdotto dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, sul presupposto che quest'ultima dovesse considerarsi comunque norma più favorevole per l'ampliata possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena, che, nella fattispecie, non risultava tuttavia né concessa né richiesta).
Cass. pen. n. 1490/1994
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell'applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell'art. 2 terzo comma, c.p. La cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita - salvo l'ipotesi del reato continuato - la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare la irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice della esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un'attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può concedere l'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo D.P.R. n. 309/90, introdotta dall'art. 14 L. 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 c.p.p. sia perché vi osta l'art. 2 comma terzo c.p., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo, D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Cass. pen. n. 1098/1994
Le disposizioni della L. 24 luglio 1993 n. 256 che hanno modificato la L. 27 dicembre 1956 n. 1423 nel senso che il proposto non può più essere allontanato dal luogo di residenza o di dimora abituale, si applicano anche ai procedimenti di prevenzione in corso alla data della sua entrata in vigore. (Nella specie, non essendosi tenuto conto di tale principio da parte del giudice di merito, la S.C. ha annullato il provvedimento con rinvio, stante la necessità di specifici accertamenti per l'individuazione esatta dei comuni di residenza e di abituale dimora).
Cass. pen. n. 916/1994
Allorché, successivamente alla sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti con riferimento a una pluralità di fatti legati dal vincolo della continuazione, decada, per mancata conversione, il decreto legge che aveva previsto come reato quei fatti, viene meno il fondamento della richiesta di patteggiamento nei termini in cui essa è stata formulata. Ne consegue che, in mancanza di specificazione, in sentenza, della violazione ritenuta più grave, ne va disposto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento ai residui reati. (Fattispecie relativa a pena patteggiata in relazione, tra l'altro, anche al reato di volontaria sottrazione dello straniero al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato introdotto dal D.L. 13 aprile 1993, n. 107, non convertito nei termini).
Cass. pen. n. 1029/1993
In base all'art. 2, secondo comma, c.p. — richiamato anche dall'art. 1, L. 21 ottobre 1988, n. 455 («depenalizzazione degli illeciti valutari») — l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna. Dalla dizione della norma si evince argomentando a contrario che le obbligazioni civili nascenti dal reato non «cessano» e sono quindi soggette ad esecuzione. Nella nozione di obbligazioni civili vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali. Tra queste ultime vanno comprese, oltre quelle anticipate per la celebrazione del processo e di eventuale custodia cautelare, anche quelle per l'iscrizione ipotecaria eventualmente disposta nel contesto dell'originario processo.
Cass. pen. n. 974/1993
L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità per esibire i documenti di circolazione ricade nella previsione di cui all'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e la sanzione applicabile è di natura amministrativa. Pertanto, nel caso di violazione commessa prima dell'entrata in vigore dell'indicato nuovo codice, deve trovare applicazione il comma secondo dell'art. 2 c.p., a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è più sanzionato penalmente. (Fattispecie relativa ad imputazione ex art. 650 c.p.).
Cass. pen. n. 3510/1993
Poiché l'abolitio criminis spiega efficacia anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, non è possibile dichiarare l'avvenuta estinzione di un fatto il quale, per effetto della depenalizzazione, abbia perduto qualsiasi connotazione criminosa che possa giustificare tale pronuncia di estinzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza assolutoria per abolitio criminis da illeciti valutari, con esclusione della trasmissione degli atti all'Utc, proposto per sollecitare la declaratoria di estinzione del fatto per intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza in ordine alla salvaguardia degli interessi civili).
Cass. pen. n. 108/1993
Le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione (ivi comprese le condizioni richieste per la concessione di queste ultime), non possono essere ritenute di natura penale sostanziale, non prevedendo esse nuove ipotesi di reato né modificando ipotesi di reato già esistenti. Dette norme, pertanto, non sono soggette al principio di irretroattività previsto dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 del codice penale. (Principio formulato in relazione alle modifiche, in senso restrittivo, alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative all'applicabilità di misure alternative, introdotte dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif., in L. 7 agosto 1992 n. 356).
Cass. pen. n. 5011/1993
Il criterio della norma più favorevole al reo può essere utilizzato solo al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, non quella processuale quale è, indubbiamente, quella disciplinante la competenza tra i diversi organi giudicanti, per la quale, in mancanza di un'apposita norma transitoria, si deve fare riferimento al principio generale del tempus regit actum secondo il quale la nuova disciplina processuale, anche se immuta competenza precostituita, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Ciò, naturalmente, avviene solo nell'ipotesi in cui il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio in quanto, in tali casi, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia. (Fattispecie in tema d'abuso d'ufficio).
Cass. pen. n. 11444/1992
In tema di successione di leggi penali, i decreti-legge non convertiti si applicano, se più favorevoli, ai fatti commessi durante il loro vigore. Ne deriva che — in materia tributaria — devono ritenersi efficaci le «dichiarazioni integrative» a sanatoria degli illeciti, presentate durante la vigenza dei decreti-legge 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319. La sospensione dei procedimenti penali e del conseguente termine di prescrizione, disposta dai menzionati decreti, è però applicabile in ogni caso — senza alcuna distinzione tra conseguenza favorevole e sfavorevole — a tutti coloro che siano imputati di reati finanziari e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla suddetta normativa. (Nella specie la Corte, pur non avendo il ricorrente presentato alcuna dichiarazione integrativa ha ritenuto che la sospensione del procedimento, di cui ai suddetti decreti-legge, e conseguentemente, del termine di prescrizione fosse comunque applicabile — anche se sfavorevole — e non ha quindi dichiarato l'estinzione del reato).
Cass. pen. n. 13348/1990
L'art. 2, terzo comma, c.p. prevede le ipotesi in cui una legge posteriore al tempo del commesso reato modifichi la fattispecie incriminatrice anteriore, senza abolire l'incriminazione né crearne di nuove, e fissa il principio dell'applicabilità della disposizione più favorevole all'imputato, cioè dell'irretroattività delle modificazioni sfavorevoli e della retroattività di quelle favorevoli. Ai fini della determinazione della legge più favorevole, il giudizio di comparazione tra leggi susseguentesi nel tempo deve avere come unico oggetto il raffronto tra le disposizioni che disciplinano la stessa materia, vale a dire il reato contestato e le sue circostanze, e non può, pertanto, trovare applicazione ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p., nel giudizio di Cassazione relativo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 72 L. 22 dicembre 1975, n. 685), l'art. 61, n. 4 c.p. — modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19 — nel caso in cui non abbia formato oggetto di richieste o di cessione nel corso dei primi due gradi di giudizio, in quanto tale norma non prevede, neanche nella nuova formulazione, una circostanza attenuante di carattere «speciale» con riferimenti ai reati in materia di stupefacenti, ma una attenuante «comune».
Cass. pen. n. 13321/1990
In tema di successione di leggi penali e di individuazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., il trattamento più favorevole va scelto in concreto, con la verifica di tutte le conseguenze che derivano da ciascuna della due norme e, operata la scelta, la normativa va applicata in toto, senza possibilità di trattamenti combinati. Ne consegue che nel caso in cui le norme che vengono in rilievo siano l'art. 323 comma secondo c.p., come sostituito dall'art. 13 della L. n. 86 del 1990, e l'abrogato art. 324 dello stesso codice, norma più favorevole deve considerarsi quest'ultima, che prevede una pena detentiva inferiore nel minimo (sei mesi rispetto ai due anni previsti dall'altra norma) anche se alla pena detentiva aggiunge quella pecuniaria.
Cass. pen. n. 11/1990
In tema di successione di leggi, nell'ipotesi di sopravvenienza di legge penale più favorevole al reo per comminare, in ordine ad una data fattispecie, pena detentiva, nel massimo, in misura inferiore a quella stabilita dalla precedente legislazione, verificandosi un'ipotesi ex art. 2, terzo comma, c.p. (alla cui operatività è di ostacolo solo l'irrevocabilità della sentenza), il giudice dell'impugnazione deve procedere alla riconsiderazione della pena già irrogata secondo il nuovo criterio, anche in mancanza di apposito motivo di impugnazione e, quindi, d'ufficio. Qualora il giudice del gravame non vi abbia provveduto, la Corte di cassazione dispone, d'ufficio, l'annullamento della impugnata sentenza, rinviando secondo le consuete regole, perché si provveda al riguardo. (Fattispecie di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica ex art. 132 cod. strad.: la corte del merito non avvertì il sopravvenire della L. 18 marzo 1988, n. 111, che all'art. 17 ha integralmente sostituito le disposizioni comminatorie già portate dal richiamato art. 132, cod. strad. e, senza nulla osservare a riguardo della misura della pena, confermò la decisione di primo grado, la quale, nel fissarla in concreto, aveva tenuto presente i limiti minimo e massimo entro i quali si muoveva la cessata, più severa, legislazione).
Cass. pen. n. 8342/1987
Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 c.p. perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. (Nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l'ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una Cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di novatio legis, l'attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 3802/1983
Il principio della retroattività degli effetti extrapenali, in conseguenza d'una legge che abbia trasformato in illeciti amministrativi le condotte punibili, non può operare allorquando il reato siasi già estinto, posto che diversamente si sancirebbe la reviviscenza d'una realtà giuridica in contrasto con lo spirito e la lettera dell'art. 2 c.p., il quale, ispirandosi al favor rei, non può mai risolversi in un nocumento per l'imputato. (Fattispecie in tema di detenzione di sottoprodotto della vinificazione, non denaturato con la prescritta sostanza rivelatrice, rientrante nell'amnistia ex art. 1 d.p.r. 18 dicembre 1981, n. 744, e depenalizzata dall'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha previsto la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. Si è così, sulla base dell'enunciato principio, precisato che, essendo la estinzione del reato intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione e dovendo l'anzidetta causa estintiva prevalere su quella di abolitio criminis, era da escludersi la trasmissione degli atti all'autorità competente per la irrogazione di sanzioni amministrative; e ciò in conformità al dettato dell'art. 2, terzo comma, c.p.).
Cass. pen. n. 43/1980
Una legge che preveda la sola pena pecuniaria deve comunque considerarsi più favorevole all'imputato, rispetto ad un'altra legge che detta pena preveda congiuntamente a quella detentiva.