(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, venuto meno con la riforma del 1974, il requisito dell'omogeneità delle violazioni, rilevanza decisiva ha acquistato l'identità del disegno criminoso, che si orienta ancora più nettamente in senso soggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo. Ciò esige, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti, che si inquadrano nel programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, sicché una divergenza essenziale esclude l'illecito o gli illeciti dal disegno criminoso e quindi dalla continuazione; ed infine, che il programma criminoso sia prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione, dei quali i singoli reati costituiscono i momenti di attuazione. L'accentuazione del ruolo del medesimo disegno criminoso, nonché il suo carattere soggettivo - psichico — da cui deriva l'esigenza di una più rigorosa prova della sua presenza — riduce l'importanza dell'elemento oggettivo, costituito dall'elemento cronologico e cioè dalla vicinanza o dalla lontananza, sul piano temporale dei diversi illeciti. L'accertamento del disegno criminoso, così individuato sul piano normativo e concettuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.