(massima n. 1)
In caso di patteggiamento il giudice, oltre a valutare la congruità della pena indicata dalle parti, in una con la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., nessun'altra iniziativa può prendere «sua sponte», neppure applicando ex officio, ove ricorrano i presupposti, la sospensione condizionale della pena, la cui richiesta deve formare oggetto di preventiva valutazione delle parti che devono raggiungere l'accordo anche al riguardo; accordo solo a seguito del quale il giudice ha il potere-dovere di valutare l'esistenza delle condizioni, sostanziali e formali, che legittimano il beneficio. Analogamente il giudice non può applicare ex officio neppure la continuazione quando la relativa questione non sia stata oggetto di patteggiamento e quindi di consensuale prospettazione delle parti.