(massima n. 1)
Anche nei confronti del minorenne, per la configurazione dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente l'omogeneità dei reati commessi e neanche la loro contiguità temporale, ma è necessaria la possibilità di ricondurre le singole violazioni a un unico progetto, nel quale ciascuna sia compresa, sin dall'inizio, nelle sue componenti essenziali, sicché, fin da quando si commette il primo reato, siano già delineate le successive violazioni in base a un programma di massima. (Nell'affermare il principio di cui sopra, la S.C. ha, peraltro, sottolineato la circostanza che, nei singoli casi concreti, la diversa capacità di progettazione del minore rispetto all'adulto può incidere sulla verifica dell'unitarietà del disegno criminoso, da eseguire sulla base di elementi di fatto di univoca connotazione, quali non possono considerarsi esclusivamente la tipologia dei reati e la loro contiguità temporale).