(massima n. 1)
Il disconoscimento in sede di cognizione della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, e altro reato oggetto di altra condanna impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati gią unificati per continuazione con quelli per i quali il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo.