(massima n. 1)
Quando ricorrano i presupposti per ritenere la continuazione nel reato, l'art. 81, cpv., c.p., può trovare applicazione anche in riferimento a reati per i quali siano previste rispettivamente la pena detentiva per il reato più grave ed una pena della stessa specie, congiuntamente alla pena pecuniaria, per il reato meno grave. In tal caso, la pena sarà determinata mediante l'aumento, nella misura prescritta, della pena inflitta per il reato meno grave, con l'aggiunta della sola pena pecuniaria prevista, insieme alla pena detentiva, per la violazione più lieve. Operando in tal modo non si determina alcuna violazione del principio di legalità, posto che nella pena complessiva risultante dal meccanismo di cui all'art. 81, cpv., c.p., non perdono la propria individualità le pene separatamente comminate per i singoli reati in concorso. (Nella specie, concorrendo la simulazione di reato (art. 367 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), il giudice aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena della reclusione senza pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata dal Procuratore generale della Repubblica).