(massima n. 1)
Poiché non può escludersi in linea generale che una persona si proponga di commettere due o più reati anche a distanza di tempo, il solo dato cronologico relativo all'intervallo tra le diverse violazioni non è da solo elemento sufficiente per escludere la sussistenza del nesso della continuazione; né l'esclusione dell'identità del disegno criminoso può desumersi dalle modalità delle diverse azioni delittuose, che sono semplicemente indici rivelatori della personalità del delinquente e, quindi, estranee all'elemento intellettivo richiesto per la configurabilità del vincolo della continuazione.