(massima n. 1)
In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., in relazione a reato in continuazione con altro già giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 c.p.p., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalità, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, è obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione più grave, già giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione).