(massima n. 1)
In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., pertanto nel caso che il reato più grave così individuato sia diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioè relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.