(massima n. 1)
Deve escludersi l'applicabilità dell'istituto del reato continuato fra un reato di minore gravità deciso con sentenza irrevocabile ed altro reato più grave ancora oggetto di giudizio, perché in tal caso, allo scopo di applicare la continuazione, sarebbe necessario aprire un nuovo giudizio di merito che dovrebbe riaffrontare il tema della valutazione della gravità del reato secondo i parametri dell'art. 133 c.p. realizzando così un giudizio su fatti giudicati non solo sul piano formale, ma anche sostanziale, il che non può essere consentito sulla base del principio di cui all'art. 90 c.p.p.