(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, poiché la legge limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 legge fallimentare, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto «esterno» tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome. Pertanto, sulla base di tale principio, può ammettersi la continuazione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che ci sono certamente ipotesi — non ricorrenti nella specie, va valutata l'autonomia delle singole condotte — nelle quali si può escludere il concorso, ogni qualvolta le fattispecie materiali di singole ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre, come la specie al genere, ma si tratta di una valutazione di fatto che il giudice di merito può operare qualora i dati probatori a sua disposizione dimostrino una commistione di condotte criminose tali da identificare più comportamenti in una sola condotta).