(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione esplicita, da parte del giudice della cognizione, dell'episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell'indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865).