(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della continuazione, posto che la pena, sia detentiva che pecuniaria, è da considerare più o meno afflittiva innanzi tutto in funzione della sua entità, ne deriva che il criterio principale per determinare quella di maggiore gravità non può che essere quello riferito alla misura edittale della pena stessa, e non alla sua natura, la quale ultima può costituire un criterio suppletivo, solo nel caso in cui le singole violazioni prevedano pene di eguale entità.