(massima n. 1)
In tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso, prevista come condizione necessaria ed ineludibile per l'unificazione di più reati ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., richiede che tutte le condotte, integratrici delle diverse violazioni, siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali sin da quando si è commessa la prima violazione, perché soltanto in tal caso può escludersi una successione di risoluzioni criminose, conseguente all'improvvisa o non prevista insorgenza di sopravvenute situazioni. (Nella specie l'imputato, armatosi, si era posto alla ricerca di un pastore autore di reiterati pascoli abusivi ai suoi danni e, sorpresolo al pascolo in compagnia di un figlio, aveva esploso al loro indirizzo sei colpi di fucile, uccidendoli. Subito dopo, avendo scorto un altro piccolo figlio del pastore, che si avvicinava ai cadaveri piangendo, lo aveva afferrato per la gola e sollevato in aria, sino a quando, privo di sensi, non parve morto. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'esclusione della continuazione tra il duplice omicidio e il tentato omicidio operata dal giudice di merito, il quale aveva valutato come indicativo dell'assenza di un originario programma delittuoso, idoneo a comprendere anche la soppressione del bambino, il fatto che nessun colpo di fucile fosse stato esploso al suo indirizzo).