(massima n. 1)
Il medesimo disegno criminoso che deve caratterizzare i reati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., consiste in un'iniziale programmazione e deliberazione, anche se generica, di una serie di reati per realizzare un preciso ed unico scopo di fondo; la continuazione è costituita dal rapporto dei reati che si compiono con l'originario unico piano criminoso di cui, anche se non specificamente previsti fin dall'inizio, devono costituire svolgimento in vista del conseguimento dello scopo perseguito. La commissione dei reati «in un limitato arco di tempo» e la «identica tendenza violenta e antigiuridica» non bastano perciò, di per sé, ad integrare la continuazione fra più reati.