(massima n. 1)
Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, č configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso č il caso della condotta sostanzialmente unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi č decisiva la indagine sul fine perseguito dall'agente dimodochč deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova).