(massima n. 1)
In sede di giudizio di rinvio la determinazione della pena, sia per il reato ritenuto pił grave (e diverso da quello ritenuto tale nella sentenza annullata), sia per la continuazione, non č vincolata dalle valutazioni del giudice della pronuncia cassata, salvo il limite del divieto della reformatio in peius nei casi in cui l'annullamento non concerna la fissazione della pena stessa.