(massima n. 1)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la modificazione dell'art. 671, comma primo, c. p. p. introdotta dalla L. n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti).